LEGGE 12 OTTOBRE 1993, n. 413 (GU n. 244 del 16/10/1993)

 


LEGGE 12 OTTOBRE 1993, n. 413 (GU n. 244 del 16/10/1993)

NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. DIRITTO DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

1 . I CITTADINI CHE, PER OBBEDIENZA ALLA COSCIENZA, NELL'ESERCIZIO DEL

DIRITTO ALLE LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE RICONOSCIUTE

DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, DALLA

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ

FONDAMENTALI E DAL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E

POLITICI, SI OPPONGONO ALLA VIOLENZA SU TUTTI GLI ESSERI VIVENTI, POSSONO

DICHIARARE LA PROPRIA OBIEZIONE DI COSCIENZA AD OGNI ATTO CONNESSO

CON LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.

ART. 2. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

1 . I MEDICI, I RICERCATORI E IL PERSONALE SANITARIO DEI RUOLI DEI

PROFESSIONISTI LAUREATI, TECNICI ED INFERMIERISTICI, NONCHÉ GLI STUDENTI

UNIVERSITARI INTERESSATI, CHE ABBIANO DICHIARATO LA PROPRIA OBIEZIONE

DI COSCIENZA, NON SONO TENUTI A PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE ALLE

ATTIVITÀ ED AGLI INTERVENTI SPECIFICAMENTE E NECESSARIAMENTE DIRETTI

ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.

ART. 3. MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

1 . L'OBIEZIONE DI COSCIENZA È DICHIARATA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE O DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO.

2 . GLI STUDENTI UNIVERSITARI DICHIARANO LA PROPRIA OBIEZIONE DI

COSCIENZA AL DOCENTE DEL CORSO, NEL CUI AMBITO SI POSSONO SVOLGERE

ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE, AL MOMENTO

DELL'INIZIO DELLO STESSO.

3 . LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PUÒ ESSERE REVOCATA IN

QUALSIASI MOMENTO.

4 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, L'OBIEZIONE DI

COSCIENZA È DICHIARATA DALL'INTERESSATO AL RESPONSABILE DELLA

STRUTTURA PRESSO LA QUALE SI SVOLGONO ATTIVITÀ O INTERVENTI DI

SPERIMENTAZIONE ANIMALE, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN

VIGORE DELLA LEGGE STESSA.

5 . TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE LEGITTIMATE A SVOLGERE

SPERIMENTAZIONE ANIMALE HANNO L'OBBLIGO DI RENDERE NOTO A TUTTI I

LAVORATORI E GLI STUDENTI IL LORO DIRITTO AD ESERCITARE L'OBIEZIONE DI

COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE. LE STRUTTURE STESSE HANNO

INOLTRE L'OBBLIGO DI PREDISPORRE UN MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI

OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE A NORMA DELLA

PRESENTE LEGGE.

ART. 4. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

1 . NESSUNO PUÒ SUBIRE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI, PER ESSERSI RIFIUTATO

DI PRATICARE O DI COOPERARE ALL'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

ANIMALE.

2 . I SOGGETTI CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DICHIARINO LA PROPRIA

OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE HANNO DIRITTO,

QUALORA SIANO LAVORATORI DIPENDENTI, PUBBLICI E PRIVATI, AD ESSERE

DESTINATI, NELL'AMBITO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ESISTENTI, AD ATTIVITÀ

DIVERSE DA QUELLE CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE,

CONSERVANDO MEDESIMA QUALIFICA E MEDESIMO TRATTAMENTO ECONOMICO.

3 . NELLE UNIVERSITÀ GLI ORGANI COMPETENTI DEVONO RENDERE FACOLTATIVA

LA FREQUENZA ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO IN CUI È PREVISTA LA

SPERIMENTAZIONE ANIMALE. ALL'INTERNO DEI CORSI SONO ATTIVATE, ENTRO

L'INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN

VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, MODALITÀ DI INSEGNAMENTO CHE NON

PREVEDANO ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE PER IL

SUPERAMENTO DELL'ESAME. LE SEGRETERIE DI FACOLTÀ ASSICURANO LA

MASSIMA PUBBLICITÀ DEL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA

SPERIMENTAZIONE ANIMALE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È

FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE

COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 151): PRESENTATO DAL

SEN. PROCACCI ED ALTRI IL 28 APRILE 1992. ASSEGNATO ALLA 12A COMMISSIONE

(SANITÀ), IN SEDE REFERENTE, IL 3 GIUGNO 1992, CON PARERI DELLE COMMISSIONI

1A, 2A, 4A, 5A, 7A E 11A. ESAMINATO DALLA 12A COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL

7, 21 OTTOBRE 1992; 19 NOVEMBRE 1992. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA 12A

COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 15 FEBBRAIO 1993. ESAMINATO DALLA 12A

COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 17 FEBBRAIO 1993 E APPROVATO IL 24

FEBBRAIO 1993. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2349): ASSEGNATO ALLA XII

COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 10 MARZO 1993, CON PARERI

DELLE COMMISSIONI I, II, V, VII, XI E XIII. ESAMINATO DALLA XII COMMISSIONE IL 21

APRILE 1993 E APPROVATO IL 22 SETTEMBRE 1993.

DATA A ROMA, ADDÌ 12 OTTOBRE 1993

SCALFARO

CIAMPI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO

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