LEGGE 12 OTTOBRE 1993, n. 413 (GU n. 244 del 16/10/1993)
LEGGE 12 OTTOBRE 1993, n. 413 (GU n. 244 del 16/10/1993)
NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1. DIRITTO DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
1 . I CITTADINI CHE, PER OBBEDIENZA ALLA COSCIENZA, NELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO ALLE LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE RICONOSCIUTE
DALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, DALLA
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI E DAL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E
POLITICI, SI OPPONGONO ALLA VIOLENZA SU TUTTI GLI ESSERI VIVENTI, POSSONO
DICHIARARE LA PROPRIA OBIEZIONE DI COSCIENZA AD OGNI ATTO CONNESSO
CON LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
ART. 2. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
1 . I MEDICI, I RICERCATORI E IL PERSONALE SANITARIO DEI RUOLI DEI
PROFESSIONISTI LAUREATI, TECNICI ED INFERMIERISTICI, NONCHÉ GLI STUDENTI
UNIVERSITARI INTERESSATI, CHE ABBIANO DICHIARATO LA PROPRIA OBIEZIONE
DI COSCIENZA, NON SONO TENUTI A PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE ALLE
ATTIVITÀ ED AGLI INTERVENTI SPECIFICAMENTE E NECESSARIAMENTE DIRETTI
ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
ART. 3. MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO
1 . L'OBIEZIONE DI COSCIENZA È DICHIARATA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE O DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO.
2 . GLI STUDENTI UNIVERSITARI DICHIARANO LA PROPRIA OBIEZIONE DI
COSCIENZA AL DOCENTE DEL CORSO, NEL CUI AMBITO SI POSSONO SVOLGERE
ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE, AL MOMENTO
DELL'INIZIO DELLO STESSO.
3 . LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PUÒ ESSERE REVOCATA IN
QUALSIASI MOMENTO.
4 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, L'OBIEZIONE DI
COSCIENZA È DICHIARATA DALL'INTERESSATO AL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA PRESSO LA QUALE SI SVOLGONO ATTIVITÀ O INTERVENTI DI
SPERIMENTAZIONE ANIMALE, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE STESSA.
5 . TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE LEGITTIMATE A SVOLGERE
SPERIMENTAZIONE ANIMALE HANNO L'OBBLIGO DI RENDERE NOTO A TUTTI I
LAVORATORI E GLI STUDENTI IL LORO DIRITTO AD ESERCITARE L'OBIEZIONE DI
COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE. LE STRUTTURE STESSE HANNO
INOLTRE L'OBBLIGO DI PREDISPORRE UN MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI
OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE A NORMA DELLA
PRESENTE LEGGE.
ART. 4. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
1 . NESSUNO PUÒ SUBIRE CONSEGUENZE SFAVOREVOLI, PER ESSERSI RIFIUTATO
DI PRATICARE O DI COOPERARE ALL'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE.
2 . I SOGGETTI CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DICHIARINO LA PROPRIA
OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE HANNO DIRITTO,
QUALORA SIANO LAVORATORI DIPENDENTI, PUBBLICI E PRIVATI, AD ESSERE
DESTINATI, NELL'AMBITO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ESISTENTI, AD ATTIVITÀ
DIVERSE DA QUELLE CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE,
CONSERVANDO MEDESIMA QUALIFICA E MEDESIMO TRATTAMENTO ECONOMICO.
3 . NELLE UNIVERSITÀ GLI ORGANI COMPETENTI DEVONO RENDERE FACOLTATIVA
LA FREQUENZA ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO IN CUI È PREVISTA LA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE. ALL'INTERNO DEI CORSI SONO ATTIVATE, ENTRO
L'INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, MODALITÀ DI INSEGNAMENTO CHE NON
PREVEDANO ATTIVITÀ O INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE PER IL
SUPERAMENTO DELL'ESAME. LE SEGRETERIE DI FACOLTÀ ASSICURANO LA
MASSIMA PUBBLICITÀ DEL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È
FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE
COME LEGGE DELLO STATO.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 151): PRESENTATO DAL
SEN. PROCACCI ED ALTRI IL 28 APRILE 1992. ASSEGNATO ALLA 12A COMMISSIONE
(SANITÀ), IN SEDE REFERENTE, IL 3 GIUGNO 1992, CON PARERI DELLE COMMISSIONI
1A, 2A, 4A, 5A, 7A E 11A. ESAMINATO DALLA 12A COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL
7, 21 OTTOBRE 1992; 19 NOVEMBRE 1992. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA 12A
COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 15 FEBBRAIO 1993. ESAMINATO DALLA 12A
COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 17 FEBBRAIO 1993 E APPROVATO IL 24
FEBBRAIO 1993. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2349): ASSEGNATO ALLA XII
COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 10 MARZO 1993, CON PARERI
DELLE COMMISSIONI I, II, V, VII, XI E XIII. ESAMINATO DALLA XII COMMISSIONE IL 21
APRILE 1993 E APPROVATO IL 22 SETTEMBRE 1993.
DATA A ROMA, ADDÌ 12 OTTOBRE 1993
SCALFARO
CIAMPI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: CONSO
Commenti
Posta un commento